EDITTI UFFICIALI
Editto Ufficiale dell’Ufficiale Supremo della Guardie Imperiali sull’organizzazione delle gendarmerie cittadine
In ogni gendarmeria individuata alla fine di questo Editto, il comando spetta all’Alto Ufficiale della Guardia Cittadina, che è libero di gestire la sicurezza della zona affidatagli in piena autonomia secondo le direttive generali del Primo Ufficiale della Guardia e nel rispetto di tutte le norme esistenti.
Il Comandante della Guardia svolge il ruolo di ausilio dell’Alto Ufficiale e vigila affinché gli ordini di costui vengano rispettati, può essere delegato da questo a tempo determinato con delega scritta depositata anche presso il Primo Ufficiale della Guardia a sostituire nel pieno delle sue funzioni l’Alto Ufficiale ad eccezione del potere di emanare Decreti Ufficiali. Inoltre può sostituirlo in caso di assenza non motivata ma deve avvisare immediatamente per iscritto il Primo Ufficiale della Guardia.
I capi pattuglia svolgono compiti a loro affidategli dall’Alto Ufficiale della Guardia Cittadina, secondo le sue direttive e solo nel caso di delega o sostituzione dal Comandante della Guardia.
Il Comandante della Guardia organizza e controlla l’operato dei capi pattuglia e delle guardie, provvede anche a prendere decisioni in caso di urgenza ma a sua completa responsabilità. Costui è anche responsabile sull’equipaggiamento e sugli immobili della gendarmeria. Può quindi dare ordini di propria iniziativa ai capi pattuglia e costoro se non possono contattare l’Alto Ufficiale della Guardia Cittadina in comando dovranno obbedire agli ordini, effettuando però rapporto al più presto all’Alto Ufficiale. Nel caso l’ordine invece provenga dall’Alto Ufficiale al comando della gendarmeria costoro dovranno obbedire senza discutere, neanche sull’interpretazione da dare all’ordine.
A tutti i capi pattuglia spetta il comando diretto del contingente affidatogli con decreto dell’Alto Ufficiale al comando. Costoro sono considerati tutti alla pari e possono ricevere ordini solo direttamente dall’Alto Ufficiale o dal Comandante della Guardia nei casi già citati di urgenza, sostituzione o delega. Costoro sono responsabili per le azioni compiute dalle loro guardie quando sono in missione e le guardie sono tenute ad obbedire a qualsiasi ordine, salva possibilità di rapporto orale, successivo, al Comandante della Guardia competente .
Nelle azioni i capi pattuglia del contingente sono essenziali. Iniziative autonome delle guardie sono vietate espressamente e punite con pena lieve e con la radiazione dalla guardia cittadina. Se una pattuglia resta senza un capo pattuglia, le guardie devono al più presto recarsi alla gendarmeria senza proseguire autonomamente nei loro compiti.
I capi pattuglia dovranno nelle loro azioni rispettare esclusivamente gli ordini affidategli in via legittima, saranno responsabili personalmente per le trasgressioni a questa regola. Se invece rispettano gli ordini il responsabile sarà colui che ha legittimamente dato l’ordine.
Tutti i capi pattuglia e il Comandante della Guardia se scoprono un reato, se hanno la notizia di un reato o di un tentativo di reato, devono recarsi immediatamente presso l’Alto Ufficiale della Guardia Cittadina competente e riferirgli tutto. A meno che non venga a loro affidato espressamente non devono compiere attività di indagine. Eccezione è fatta per il caso in cui assistono ad un crimine che si sta svolgendo davanti a loro o che sia richiesto il loro intervento per un crimine in atto, in tali casi qualora siano in grado di interrompere con una azione repentina il crimine e/o arrestare i criminali che altrimenti fuggirebbero senza che siano necessarie indagini hanno il dovere di intervenire sempre rispettando le regole sull’arresto.
Nell’esercizio delle specifiche funzioni a loro affidate i capi pattuglia e il Comandante della Guardia possono far arrestare qualsiasi cittadino e utilizzare la forza se necessario. Gli arrestati devono essere tradotti in gendarmeria dove verranno trattenuti e poi giudicati se comuni dall’Alto Ufficiale della Guardia Cittadina competente, se sublimi saranno tradotti in gendarmeria nelle sale a loro riservate dove attenderanno il processo. Nel caso in cui un comune venga condannato lo stesso Alto Ufficiale da inizio alla esecuzione della pena con la traduzione del condannato presso le segrete territorialmente competenti. Giunto presso le segrete si darà esecuzione alla condanna. Nel caso l’arresto non sia finalizzato a una immediata condanna ma risponda ad esigenze di sicurezza pubblica o di indagini, non può durare più di 30 giorni per i comuni e 10 giorni per i sublimi e non può reiterarsi per la stessa motivazione.
Nell’arrestare il capo pattuglia ha anche la facoltà di far sequestrare tutte le armi, le cose che eventualmente ritiene utili come prove, i proventi del reato e i mezzi utilizzati per compierlo, tale cose devono essere portate in gendarmeria e consegnate al Comandante della Guardia che ne è custode e responsabile e deve tenerne un elenco preciso. Senza un decreto ufficiale dell’Alto Ufficiale della Guardia Cittadina competente per territorio che viene consegnato al proprietario, nessuna guardia può nello svolgere le sue funzioni irrompere in proprietà private non aperte al pubblico i cui proprietari non vogliano aprire o non siano presenti, fanno eccezione quindi, taverne, osterie e attività commerciali aperte. Ovviamente coloro che si rifiuteranno di aprire impedendo alle guardie l’ingresso saranno responsabili di ciò se aiutino criminali o nascondano un reato, non potranno però essere arrestati senza specifico ordine solo per questo motivo. In ogni caso tutti beni sequestrati, le refurtive, i beni di nessuno all’interno del territorio dell’Impero sono di proprietà imperiale almeno che non si dimostri il contrario, il reo per fatalità risulti non colpevole o vi sia una speciale deroga normativa.
Editto Ufficiale dell’Ufficiale Supremo della Guardie Imperiali sugli Ispettori Imperiali e sulle indagini
Gli ispettori imperiali assolvono all’incarico di indagare sui crimini che si commettono nell’Impero ed individuarne i colpevoli. Gli ispettori hanno l’obbligo di indagare su tutte le notizie di reato che gli sono riferite dall’Alto Ufficiale della Guardia Cittadina presso cui si trovano con Decreto Ufficiale a loro consegnato. Gli ispettori non si possono rifiutare di indagare, anche qualora l’indagine risulti superiore alle loro possibilità di risolverla. Gli ispettori non possono indagare su casi e fatti che non gli sono stati affidati espressamente con Decreto.
Gli ispettori imperiali non sono divisi territorialmente e non hanno limiti territoriali di indagini, hanno però una gendarmeria di riferimento e devono indagare sui reati che il capo di quella gendarmeria indica loro.
L’Alto Ufficiale della Guardia Cittadina può sempre e in ogni momento revocare una indagine a un ispettore imperiale ed eventualmente sostituirla con una differente . In questo caso l’ispettore deve interrompere ogni tipo di indagini concernenti quel caso .
Il capo della gendarmeria in qualità di Alto Ufficiale della Guardia , ogni volta che riceve informazioni, in qualunque modo, sulla commissione di un reato, o pensa che sia possibile che si sia compiuto o si stia per compiere, valuta discrezionalmente se è il caso di svolgere indagini. Se ritiene che vi sia una gendarmeria che meglio potrebbe, per questioni di dislocamento sul territorio, reprimere quel crimine, deve fare richiesta al Primo Ufficiale della Guardia affinché costui sposti il caso. Il Primo Ufficiale della Guardia, potrà ritenere che sul caso non si debba investigare, che la competenza spetti alla gendarmeria che ha richiesto lo spostamento, a quella dove lo si voleva spostare o a una terza gendarmeria. In ogni caso la decisione è pienamente vincolante per la gendarmeria che la riceve.
Tutti i cittadini hanno il dovere di riferire eventuali notizie, informazioni, e altro, sulla commissione di reati alla gendarmeria loro più vicina e tutte le guardie e gli ispettori imperiali hanno l’obbligo di riferire le cose di cui sono a conoscenza al capo della gendarmeria per loro competente. Coloro che violano questa regola saranno puniti con pena lieve e perderanno eventuali impieghi di funzionari imperiali di qualsiasi generi essi siano.
Un ispettore imperiale che ritenga ingiustificato il motivo di una revoca di una indagine o che sospetti una omissione, anche dovuta a semplice negligenza, dell’Alto Ufficiale di procedere ad assegnare un caso a un ispettore, può fare esposto scritto nel quale spiegherà i suoi motivi, al Primo Ufficiale della Guardia Ducale che prenderà una decisione definitiva in materia dopo aver sentito oralmente l’Alto Ufficiale ed eventualmente l’ispettore. Se il ricorso dell’ispettore verrà giudicato infondato, sarà multato alla perdita di una mensilità di stipendio.
Iniziate le indagini l’ispettore dovrà riferire al capo della gendarmeria ogni novità importante sulle stesse ed annotare su un libro delle indagini che gli consegnerà la gendarmeria, coloro che sono stati indagati e il sommario svolgersi delle indagini.
Nell’indagare gli ispettori possono richiedere l’intervento delle guardie per compiere arresti, sequestri, irruzioni, all’Alto Ufficiale della gendarmeria più vicina a dove si vuole compiere il fatto, possono anche chiedere che costui emani decreti ufficiali particolari ( fermo per interrogatorio, divieto di allontanarsi dal luogo, obblighi di presentarsi in gendarmeria, ecc ) . Inoltre si può anche chiedere che alcune guardie svolgano determinate e specifiche indagini ( del tipo pedinamento di un sospetto , controllo di archivi e locali , assunzione di informazioni , pattugliamento di un luogo , ricerca di un latitante o di un indagato , ecc… ) . L’Alto Ufficiale si potrà rifiutare quando riterrà la cosa apertamente inutile o quando non ha a disposizione le guardie richieste , in caso di rifiuto però l’ispettore potrà dirigersi alla gendarmeria subito più vicina al luogo dove si compie il fatto, se anche questa rifiuterà potrà dirigersi alla propria gendarmeria di competenza, qualora questa non era una di quelle due, se anche questa si rifiuterà dovrà proseguire le indagini senza l’ausilio delle guardie .
Nello svolgere le loro funzioni gli ispettori non possono, senza specifico decreto ufficiale che li autorizzi, compiere personalmente arresti e sequestri. Possono però essere accompagnati da un capo pattuglia a cui è stato ordinato di obbedire all’ispettore, in tale caso sarà costui a svolgere l’operazione. Gli ispettori non devono chiedere ai capi pattuglia di procedere ad arresti o sequestri che non riguardano la loro indagine o che non siano quelli per i quali le guardie gli sono state espressamente affidate, in tal caso i capi pattuglia possono rifiutarsi di agire. Per le irruzioni è sempre richiesto l’ulteriore e specifico Decreto.
Nel caso in cui un Alto Ufficiale o lo stesso Ispettore che indaga ritenga che le indagini siano molto complesse o per le funzioni delle persone indagate molto compromettenti o particolarmente delicate per l’Impero, devono avvisare il Primo Ufficiale della Guardia che potrà inviare un Alto Ispettore Imperiale a sostituire l’Ispettore Imperiale nelle indagini . Ogni volta che si stia indagando su un sublime deve per lo stesso motivo essere dato estratto delle indagini al Primo Ufficiale della Guardia. Qualora un Alto Ispettore Imperiale subentri nelle indagini , l’Ispettori Imperiale dovrà coadiuvarlo e fornire la massima cooperazione se richiesta altrimenti evitare di indagare.
Se un Alto Ispettore richiede l’ausilio di guardie per arresti , ispezioni , perquisizioni , o irruzioni , non gli può essere negato , ma il suo operato verrà documentato dall’Alto Ufficiale e trasmesso al Primo Ufficiale della Guardia. Non gli si può negare neanche un Decreto per fare irruzione .
Nel momento in cui l’ispettore ritiene di avere adeguate prove per accusare un criminale può procedere a richiedere all’Alto Ufficiale il loro arresto. Per i comuni questi vengono quindi arrestati e portati nella gendarmeria di competenza dell’ispettore , quindi l’ispettore dovrà convincere l’Alto Ufficiale della loro colpevolezza , l’Alto Ufficiale sentirà prima di prendere la decisione l’imputato e poi emanerà verdetto . Il comune potrà pagando una tassa di 100 karsi chiedere il riesame del suo caso innanzi al Primo Ufficiale della Guardia, e dovrà farsi patrocinare da un Maestro di Clemenza che è l’unico che potrà parlare in sua difesa innanzi al Primo Ufficiale della Guardia, l’ispettore invece dovrà convincere il Primo Ufficiale della sua colpevolezza, questo giudizio avverrà dopo almeno 1 mese da quando è stato richiesto, e potrà essere richiesto fino a che la sentenza non sia stata completamente eseguita. A questo punto il Primo Ufficiale emanerà sentenza vincolante .
Contro tutte le sentenze il comune può richiedere tramite un Maestro di Clemenza che istruisce il caso (il cui costo è di 100 karsi) un Bollo Imperiale di grazia ( pagando 50 ducati , da versare anticipatamente anche se non viene concessa ), in tal caso la sentenza sarà sospesa ma se entro 1 mese dal ricevimento della richiesta di grazia presso la Cancelleria Imperiale di Pergar questa non sarà arrivata si eseguirà la condanna.
Se invece è arrestato un sublime costui verrà giudicato dall’Alto Maestro di Giustizia, difeso da un Maestro di Clemenza e accusato dall’Ispettore Imperiale che ha condotto il caso. In questo tipo di processo è ammesso l’utilizzo di prove magiche sia per l’accusa ( le quali sono a carico dello Stato ) che per la difesa ( a carico del sublime ). Contro questa sentenza si può pagando una tassa di 300 ricorrere al Supremo Maestro di Giustizia che emanerà sentenza vincolante. Questo secondo giudizio avverrà dopo almeno 3 mesi da quando è stato richiesto, e potrà essere richiesto fino a che la sentenza non sia stata completamente eseguita.
Contro tutte le sentenze il sublime può richiedere tramite un Maestro di Clemenza che istruisce il caso (il cui costo è di solito di 200 karsi) un Bollo Imperiale di grazia ( pagando 150 ducati , da versare anticipatamente anche se non viene concessa ) , in tal caso la sentenza sarà sospesa ma se entro 1 mese dal ricevimento della richiesta di grazia presso la Cancelleria Imperiale di Pergar questa non sarà arrivata si eseguirà la condanna.
Se più Ispettori Ducali stanno indagando sullo stesso caso e vogliono che qualcuno smetta possono chiedere al Primo Ufficiale della Guardia con richiesta motivata che costui decida chi deve svolgere le indagini , il Primo Ufficiale potrà decidere anche per la collaborazione e la sua decisione è comunque vincolante .
Le spese delle indagini sono a carico dell’ispettore, se però costui ritiene che si debba affrontare una spesa specifica, particolare ed imprevista, potrà richiedere una ordinanza di autorizzare la spesa all’Alto Ufficiale che ha assegnato l’indagine . L’Alto Ufficiale se ritiene che la spesa sia assolutamente necessaria e particolarmente efficace la potrà autorizzare, ogni decreto ufficiale può autorizzare spese di somme fino a 200 karsi, per una singola spesa superiore occorrerà decreto del Primo Ufficiale della Guardia. Una volta munito dell’autorizzazione l’ispettore si recherà presso la cassa ducale dove gli verrà liquidata la somma che dovrà essere spesa per le indagini interamente o restituita.
Se l’ispettore ritenga che un soggetto debba essere indotto a confessare tramite la tortura, sempre che si tratti di un comune, deve chiedere l’autorizzazione all’Alto Maestro di Giustizia competente per territorio e non al suo Alto Ufficiale della Guardia Cittadina. L’ispettore non può utilizzare e richiedere somme per prove magiche al fine di stabilire la colpevolezza di un comune. I sublimi non possono essere sottoposti a tortura ma l’ispettore può chiedere secondo la procedura di spesa che vengano effettuati controlli magici su costoro.